REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Approvato con deliberazione consiliare n. 126 del 19.09.2007
2^ Commissione Consiliare Permanente
“Affari Generali e Istituzionali”
Regolamento per l’elezione ed il funzionamento
degli Organismi Territoriali di Partecipazione Popolare
******************
CAPO I
NORME PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 1
1. Ai fini della partecipazione popolare mediante gli organismi di zona previsti da TITOLO III – CAPO I – Art. 56 e seguenti dello statuto comunale, il territorio comunale si divide in tredici zone delimitate nella planimetria A che, sebbene non allegata materialmente al presente regolamento, ne forma parte integrante e viene conservata agli atti previa vidimazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario Generale.
2. Ad ogni zona, per la costituzione dei relativi Consigli, è assegnato il numero dei consiglieri indicato nella tabella B in calce al presente regolamento.
Art. 2
1. Sono eleggibili a consiglieri i residenti nella zona.
2. Non sono eleggibili a consigliere di zona: il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune di Orvieto; il Presidente ed i Consiglieri della Comunità Montana; il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri della Provincia di Terni; il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri della Regione dell’Umbria, i Deputati ed i Senatori, i dipendenti del Comune di Orvieto e i componenti dei c.d.a. delle Partecipate che fanno capo al Comune di Orvieto. Le cause di ineleggibilità decadono in caso di cessazione dalle cariche sopra menzionate, per dimissioni, prima della presentazione delle candidature.
3. La carica di consigliere di zona è incompatibile con le qualità di cui al comma precedente.
Art. 3
1. Sono elettori i residenti nella zona.
Art. 4
1. La Giunta Comunale fissa la data della contemporanea elezione dei Consigli di zona scegliendo una delle quattro domeniche precedenti o una delle quattro domeniche successive al compimento del quarto anno dalla elezione dei Consigli di zona. La data delle elezioni non può coincidere e, nell’arco di tempo suddetto, deve essere più lontana possibile da quella di eventuali elezioni politiche, amministrative e referendarie.
2. La deliberazione della Giunta deve essere adottata almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni e deve contenere le necessarie prescrizioni di carattere organizzativo ed economico per lo svolgimento delle elezioni stesse, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
Art. 5
1. Il Sindaco predispone, per ogni zona, l’elenco in ordine alfabetico dei residenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che risultano residenti nella zona alla data del sessantesimo giorno precedente la data delle elezioni.
2. L’elenco deve indicare, per ogni residente, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e l’indirizzo.
3. Gli elenchi sono pubblicati all’albo pretorio dal cinquantesimo al trentacinquesimo giorno precedente le elezioni.
Art. 6
1. Il cinquantesimo giorno precedente le elezioni il Sindaco, con manifesto pubblico affisso nei principali luoghi di riunione in tutto il territorio comunale, dà avviso agli elettori della data delle elezioni, dà notizia della pubblicazione degli elenchi e fornisce informazioni sul procedimento elettorale.
2. Nei cinque giorni successivi alla scadenza della pubblicazione degli elenchi, il Sindaco apporta agli elenchi stessi le rettifiche che si rendono necessarie in base a esposti degli elettori, a rilievi d’ufficio e alle variazioni delle residenze perfezionate fra il cinquantanovesimo e il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
Art. 7
1. La presentazione delle candidature deve essere consegnata al Sindaco nel periodo compreso entro le ore 9,00 del 45° giorno e le ore 12,00 del 40° giorno antecedente la data delle elezioni.
2. Il Sindaco, o l’amministratore o il funzionario comunale da lui designato a sostituirlo per il ricevimento delle liste, rilascia ricevuta.
Art. 8
1. Le liste per l’elezione del Consiglio di zona devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Ogni lista deve essere redatta sui moduli forniti dal Comune secondo il modello allegato C al presente regolamento, deve essere contraddistinta da un motto composto da non più di quaranta lettere, deve essere sottoscritta da tutti i candidati con firma autenticata con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Ogni lista deve essere presentata racchiusa in un plico recante il numero della zona.
4. Appena scaduta l’ora per la presentazione delle liste, il Sindaco o l’amministratore o il funzionario comunale da lui designato a sostituirlo, davanti al pubblico, assistito da un funzionario comunale per la redazione del verbale procede alle seguenti operazioni:
a) apre i plichi pervenuti tempestivamente previa verifica della loro integrità;
b) esclude i candidati non elettori nella zona;
c) esclude i candidati ineleggibili ai sensi dell’art. 2;
d) esclude i candidati che non abbiano sottoscritto per accettazione;
e) esclude i candidati che abbiano accettato candidature in più di una lista;
f) esclude i candidati eccedenti il numero consentito eliminando gli ultimi della lista;
g) esclude le liste che rechino un numero di candidati inferiore al minimo previsto;
h) attribuisce, mediante sorteggio, ad ogni lista relativa ad ogni singola zona un numero progressivo;
i) elenca i candidati di ogni lista in ordine alfabetico e attribuisce ad ogni candidato un codice numerico che lo identifichi rispetto a tutti gli altri candidati di tutte le liste ammesse per le elezioni dello stesso Consiglio di zona;
j) corregge i motti che eccedano le quaranta lettere, o che diano luogo a confusione, o siano osceni o offensivi.
Art. 9
1. Non viene effettuata l’elezione di quei Consigli di zona per i quali il numero complessivo dei candidati, di tutte le liste presentate, sia inferiore alla metà più uno dei Consiglieri assegnati.
Art. 10
1. Tra il ventinovesimo e il ventesimo giorno precedenti le elezioni, il Sindaco provvede, attraverso il servizio postale, alla consegna a tutti gli elettori di un plico contenente un foglio recante le liste ammesse per l’elezione del Consiglio di Zona, le istruzioni per la votazione e un certificato attestante il diritto di voto.
Art. 11
1. Le operazioni di voto si svolgono presso dei seggi appositamente istituiti presso ogni Zona come individuata dall’art. 1. In ogni Zona dovrà essere istituito almeno un seggio.
2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 della giornata di sabato per terminare alle ore 20,00. Riprenderanno poi alle ore 8,00 della domenica per terminare alle ore 18,00.
3. Presso l’Ufficio Elettorale del Comune, a decorrere dalle ore 8,00 del lunedì antecedente e fino alle ore 14 del venerdì, è istituito un seggio elettorale che raccoglierà i voti relativi a tutti i Consigli di Zona. I voti così espressi vengono raccolti in urne separate, ciascuna riferita ad una Zona. Contestualmente sulle liste del seggio viene annotata l’avvenuta operazione di voto.
4. Al fine di facilitare l’esercizio del diritto di voto, i seggi di Zone con territori vasti possono, tra la giornata del sabato e della domenica, istituire dei seggi volanti. Dell’operazione và data adeguata informazione. Alle operazioni di voto del seggio volante deve presiedere il Presidente o il Vice Presidente del seggio e uno scrutatore.
Art. 12
1. Alle ore 7,30 della giornata di sabato il Presidente, e uno scrutatore del seggio, si presentano all’Ufficio Elettorale del Comune per prelevare il materiale necessario alle operazioni di voto e per prendere in custodia i voti eventualmente espressi nel corso della settimana. Di questa operazione viene redatto un verbale.
Art. 13
1. Entro la domenica precedente la data delle elezioni, la Giunta comunale nomina i componenti dei seggi elettorali composti dal Presidente, tre scrutatori e da un segretario.
2. I Presidenti e i Segretari sono scelti fra i dipendenti del Comune di Orvieto o comunque tra persone che hanno già svolto dette funzioni.
3. Gli scrutatori sono scelti mediante sorteggio, utilizzando l’Albo degli scrutatori.
4. In caso di impedimento delle persone nominate, il Sindaco provvede alla sostituzione con persone idonee.
5. Ai componenti del seggio viene corrisposto un compenso pari a quello previsto dalla Legge per i componenti di un seggio elettorale che svolge operazioni di un referendum nazionale. L’incarico di componente del seggio elettorale di Zona è incompatibile con quello di candidato nella Zona.
Art. 14
1. Al Presidente del seggio elettorale viene consegnato dall’Ufficio Elettorale il seguente materiale:
a) materiale di cancelleria;
b) i voti già espressi durante la settimana con relativa copia del verbale attestante il loro numero;
c) le liste elettorali del seggio;
d) le schede di votazione in numero pari al numero degli elettori iscritti maggiorato del 10%;
e) il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;
f) le tabelle di scrutinio.
Art. 15
1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente nomina un Vice Presidente e, coadiuvato da questi e dagli scrutatori, verifica l’esatto numero delle schede che vengono vidimate con la firma di un componente del seggio.
2. Sempre prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente inserisce nell’urna le schede già votate e consegnategli dall’Ufficio Elettorale del Comune. Delle suddette operazioni viene dato atto nel verbale.
Art. 16
1. L’elettore deve recarsi al seggio munito del certificato attestante il diritto di voto consegnatogli a domicilio. Detto certificato viene ritirato dopo l’espressione del voto.
2. Il voto si esprime barrando il riquadro contente il numero ed il motto della lista. Ciascun elettore può inoltre esprimere in un solo voto di preferenza scrivendo il cognome e nome del candidato o, se ciò non ingenera confusione, solo il cognome.
3. La scheda è valida anche se non è stata espressamente votata la lista, ma il voto è desumibile dall’indicazione della preferenza. Vale comunque il criterio generale delle elezioni relativo alla volontà che ha voluto esprimere l’elettore.
4. La scheda è nulla quando contiene chiari segni di riconoscimento. Sono comunque considerati segni di riconoscimento i voti di preferenza per candidati non appartenenti alla lista espressamente votata, le indicazioni di più di una preferenza e le indicazioni di liste e/o preferenze che non hanno attinenza con le liste e con i candidati ammessi da votare per l’elezione di quel Consiglio di Zona.
Art. 17
1. Al termine della prima giornata di votazione i componenti del seggio provvedono ad attivare tutte le operazioni necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi, quali chiusura delle imposte e dell’urna con appositi nastri adesivi controfirmati.
2. L’Ufficio Elettorale potrà attivare forme di vigilanza adeguate alle caratteristiche dei luoghi anche ricorrendo a servizi privati.
Art. 18
1. Terminate le operazioni di voto, il Presidente dopo aver accertato il numero dei votanti dà inizio alle operazioni di scrutinio. Sul verbale in dotazione vengono annotate tutte le fasi dello spoglio con le risultanze finali sia riguardo al numero dei voti riportati dalle Liste sia riguardo ai voti di preferenza.
2. Il Presidente, inoltre, udito il parere degli scrutatori pronunzia su tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni e sulla nullità dei voti.
3. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati e delle decisioni adottate dal Presidente. I voti contestati devono essere provvisoriamente attribuiti dal Presidente.
4. Al verbale deono essere unite, racchiuse in singoli plichi sigillati e firmati dal Presidente e dal Segretario:
a) i voti validi;
b) le schede nulle;
c) le schede bianche;
d) le schede contestate recanti voti provvisoriamente assegnati;
e) le tabelle di scrutinio.
5. Il materiale così confezionato viene consegnato all’Ufficio Elettorale Centrale.
Art. 19
1. L’ufficio Elettorale Centrale viene individuato dalla Giunta comunale al momento della costituzione dei seggi elettorali. Ad uno di essi viene infatti conferita una funzione aggiuntiva che verrà espletata a partire dalle ore 9,00 del Lunedì.
2. L’Ufficio Elettorale Centrale, che verrà all’uopo integrato con un quarto scrutatore, provvederà, sulla scorta dei verbali rimessi dai vari seggi, alla proclamazione dei risultati finali. Qualora in una stessa Zona siano stati istituiti più seggi, l’Ufficio Elettorale Centrale provvedere a determinare i voti finali di liste e di candidati sommando le risultanze dei vari verbali.
3. Ai componenti l’Ufficio Elettorale Centrale viene corrisposto un compenso aggiuntivo determinato dalla Giunta comunale al momento della sua costituzione.
Art. 20
1. Per ognuna delle tredici Zone, il suddetto Ufficio provvede, in primo luogo, a pronunciarsi definitivamente su eventuali voti contestati e provvisoriamente assegnati. Subito dopo provvede all’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna Lista. A tale scopo divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ….sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
Art. 21
1. Espletate le operazioni di assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista per ogni zona, il presidente proclama eletti i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono per età.
Art. 22
1. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva alle elezioni dei Consigli di Zona, approva i verbali delle operazioni elettorali apportando ad essi tutte le rettificazioni che si rendono necessarie a seguito di reclami e contestazioni o rilievi d’ufficio, esamina la condizione degli eletti e provvede alle eventuali surrogazioni.
Art. 23
1. I consiglieri di zona entrano in carica al momento in cui diviene efficace la deliberazione del Consiglio Comunale che approva il verbale delle elezioni o che provvede alla surrogazione. La deliberazione del Consiglio Comunale non può avere efficacia prima della scadenza del quadriennio di durata in carica dei Consigli di Zona uscenti.
Art. 24
1. Il seggio di consigliere di zona che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. Alla surrogazione provvede il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Art. 25
1. I Consigli di Zona esercitano le loro funzioni fino al compimento del quarto anno dalla loro elezione.
2. I Consigli di Zona cessano di funzionare quando non si riuniscono con la presenza del numero legale per un anno. Di tale cessazione prende atto il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, su iniziativa di uno o più consiglieri comunali.
3. Il Consiglio di Zona cessa di funzionare quando il numero dei consiglieri in carica, nonostante le surrogazioni, si riduca a meno della metà dei consiglieri assegnati.
4. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio di zona, o di cessazione dell’attività per qualsiasi altra causa, non si procede a surroghe ma si provvede ad indire nuove elezioni con le modalità del presente regolamento e limitatamente al Consiglio di Zona interessato.
Art. 26
1. I consiglieri di zona cessano dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere di zona sono presentate dal consigliere medesimo al Presidente del Consiglio di Zona il quale provvede a trasmetterle al Presidente del Consiglio Comunale. Una volta trasmesse al Presidente del Consiglio comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci quando viene adottata, dall’Assise Civica, la surrogazione che deve avvenire nella prima seduta utile.
3. La decadenza avviene per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dal presente regolamento o per assenza a tutte le sedute regolarmente convocate nel corso di un anno solare, purchè siano state diramate almeno tre convocazioni.
4. La decadenza opera di diritto. Il Consiglio Comunale provvede alla surrogazione nella prima seduta utile su iniziativa del consigliere decaduto, o del consigliere subentrante, o del presidente del Consiglio di Zona, o di uno o più consiglieri della zona, o di uno o più consiglieri comunali.
Art. 27
1. La prima riunione del Consiglio di Zona è convocata dal Sindaco con ordine del giorno recante al primo punto la nomina del presidente. Fino alla nomina del presidente, che è immediatamente efficace, presiede la seduta il consigliere più anziano dei presenti.
2. L’anzianità dei consiglieri è determinata dalle preferenze ottenute. A parità di preferenze, dall’età.
CAPO II
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 28
SISTEMA PARTECIPATIVO: ARTICOLAZIONE
1. Il sistema partecipativo si articola nei seguenti organi ai sensi dell’art. 56 e seguenti dello Statuto Comune di Orvieto approvato con deliberazione Consiliare n. 21 del 09.02.2000 e modificato con Delibera n.134 dell’11.11.2003:
a) a) Assemblea di Zona;
b) b) Consiglio di Zona;
c) c) Presidente di Zona.
Art. 29
ASSEMBLEA DI ZONA
1. l’Assemblea di Zona è costituita dai residenti della Zona che abbiano il diritto di voto per l’elezione del Consiglio di Zona.
2. l’Assemblea di Zona elegge nel suo seno, ogni quattro anni, con sistema proporzionale, il Consiglio di Zona.
3. l’Assemblea di Zona ha competenze generali sulle tematiche relative al territorio di riferimento.
Art. 30
CONSIGLIO DI ZONA
1. Il Consiglio di Zona è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 15 in ragione della popolazione residente. Nella Zona XIII (Benano) il Consiglio di Zona è composto da n. 3 Consiglieri.
Art. 31
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ZONA
1. Il Consiglio di Zona esercita le proprie funzioni in coerenza e in conformità con gli obiettivi generali della Pubblica Amministrazione. Esercita altresì i poteri e le funzioni attribuitigli dallo Statuto del Comune di Orvieto e dal presente regolamento, nonché dalle Leggi vigenti in materia di autonimie locali.
2. Il Consiglio di Zona deve prestare particolare attenzione, riconoscendone la rilevanza, ai rapporti con le libere forme associative anche al fine di favorire ed estendere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi di interesse per la specifica zona.
In particolare il Consiglio di Zona provvede:
a) convoca e interpella l’assemblea di zona;
b) elegge il Presidente di Zona nel suo seno a scrutinio segreto, e con le stesse modalità elegge un Vice presidente con funzione vicaria;
c) definisce indirizzi e impartisce direttive per l’attività del Presidente di Zona.
3. In particolare per quanto riguarda le più strette competenze di carattere amministrativo riferite esclusivamente alla Zona di competenza, i Consigli di Zona adempiono anche alle seguenti funzioni:
a. conoscitive: i Presidenti dei Consigli di Zona possono consultare atti ed ottenere informazioni di interessi della Zona facendone richiesta ai servizi Comunali competenti, ed inviando la medesima richiesta al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, con le modalità previste dei consiglieri Comunali stessi.
b. propositive: i Consigli di Zona, sempre in riferimento alla Zona di competenza, deliberano interrogazioni e proposte di deliberazioni da sottoporre, tramite il proprio Presidente, all’attenzione della Presidenza del Consiglio comunale alle quali il Sindaco, o l’Assessore competente per materia, sono tenuti a rispondere entro 30 giorni.
c. di iniziativa: i Consigli di Zona promuovono ed organizzano attivamente iniziative volte al coinvolgimento della cittadinanza al fine di realizzare momenti di incontro, di discussione e di aggregazione della comunità in ambito sociale, ricreativo, sportivo, culturale, ambientale, etc. Evidenziano i bisogni della collettività di riferimento con particolare attenzione alle realtà associative operanti nel proprio territorio. In merito i presidenti dei Consigli di Zona, possono invitare i rappresentanti delle suddette realtà ogni qualvolta siano in discussione argomenti o questioni che abbiano attinenza con l’attività o gli scopi delle stesse. Detti invitati partecipano con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
d. di partecipazione: i Consigli di Zona promuovono incontri ed assemblee con i cittadini e/o utenti dei servizi per conoscere i problemi, i bisogni, le aspettative, i giudizi, in merito alla gestione ed al funzionamento delle istituzioni pubbliche, scolastiche, assistenziali, ricreative, sportive, ambientali, etc. al fine di favorire lo sviluppo dei rapporti di collaborazione tra l’Amministrazione e la collettività attivando l’Amministrazione stessa a forme di partecipazione con particolare riferimento ai temi di cui al successivo punto e).
e. consultive: i Consigli di Zona, limitatamente al Territorio di competenza, esprimono pareri non vincolanti sui grandi temi relativi alla progettualità generale dell’Ente Comune quali i bilanci preventivi, i piani regolatori e relative varianti, piani del traffico e viabilità, piani annuali e triennali di investimento, piani commerciali e artigianali e quant’altro l’Amministrazione ritenga di interesse della Zona.
Art. 32
IL PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto con le modalità previste dall’art. 58 secondo comma lettera a) del citato vigente Statuto, e svolge nei limiti della carica ricoperta, le funzioni stabilite dallo Statuto al Presidente del Consiglio Comunale;
2. Rappresenta il Consiglio di Zona;
3. Convoca e presiede l’Assemblea di zona;
4. Convoca e presiede il Consiglio di Zona e ne predispone l’Ordine del Giorno;
5. Dà esecuzione alle deliberazione del Consiglio di Zona;
6. Partecipa alle riunioni delle Commissioni istituite insieme al Consiglio Comunale quando si trattino affari specifici che riguardano la Zona;
7. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e delle relative Commissioni, in tutti i casi in cui le riunioni siano aperte alla partecipazione di soggetti esterni;
8. Nomina, con facoltà di revoca un Segretario scegliendolo tra i Consiglieri. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’attività preparatoria ed esecutiva delle riunioni consigliari, redige i verbali delle sedute firmandole insieme con il Presidente, effettua le spese economali necessarie per il funzionamento del consiglio di Zona nel rispetto delle regole stabilite dal Comune e nei limiti dei fondi stanziati nel Capitolo PEG relativo alle spese per i Consigli di Zona. Copia dei verbali dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio Comunale che provvederà a trasmetterlo al Sindaco, ai gruppi Consigliari, all’Assessore alla partecipazione e agli assessori Comunali per le materie di loro competenza. Alle richieste contenute nei verbali, l’Amministrazione è tenuta a dare risposte entro 30 giorni.
Art. 33
1. Il Presidente, su delibera del Consiglio di Zona, può procedere alla raccolta di fondi per iniziative di pubblica utilità previa autorizzazione del Sindaco. Nella fattispecie il Presidente e il Consiglio di Zona agiscono come figure soggettive, private ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile in materia di Comitati.
Art. 34
1. Il Presidente convoca il Consiglio di Zona con appositi avvisi recanti la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno che devono pervenire a tutti i Consiglieri almeno 48 ore prima della riunione. Gli avvisi possono essere spediti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con telegramma, con telefax o con fonogramma; la trasmissione del telefax deve risultare dalla ricevuta emessa dall’apparecchio trasmittente recante l’ora della trasmissione, il numero telefonico dell’apparecchio ricevente e la firma della persona che ha effettuato la trasmissione. La trasmissione del fonogramma deve risultare dal verbale recante l’ora della trasmissione, il nome e la qualifica della persona che ha ricevuto la comunicazione, il nome e la firma della persona che ha effettuato la comunicazione. Ai fini di quanto sopra ogni consigliere può eleggere un domicilio o indicare un recapito telefonico diverso da quello della casa dove risulta residente.
2. Della convocazione deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio comunale che provvederà ad informare i soggetti istituzionali di cui all’art. 32 punto 8). Detta convocazione dovrà comparire sulla pagina Web del sito del Comune dandone, altresì, notizia mediante comunicazioni affisse nelle bacheche dei Consigli di Zona ed in luoghi particolarmente frequentati.
Art. 35
1. Il Presidente del Consiglio di Zona svolge anche le funzioni di Presidente di Assemblea di Zona.
2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea di Zona su deliberazione del Consiglio di Zona, su deliberazione del Consiglio Comunale, su iniziativa del Sindaco o su richiesta di un numero di membri dell’Assemblea non inferiore a dieci volte il numero dei Consiglieri assegnati e comunque è tenuto a convocare l’assemblea almeno una volta l’anno. La convocazione dell’Assemblea avviene con appositi manifesti recanti i temi della riunione di affiggere nei luoghi più frequentati della zona almeno 5 giorni prima della riunione.
3. Della convocazione deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio comunale che provvederà ad informare i soggetti istituzionali di cui all’art. 32 punto 8). Detta convocazione dovrà comparire sulla pagina Web del sito del Comune.
Art. 36
1. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio con un voto a maggioranza assoluta, espresso in una votazione a scrutinio segreto, dei consiglieri assegnati.
2. La revoca del Presidente deve essere iscritta all’ordine del giorno sulla base di una richiesta che può essere presentata da un numero di componenti il Consiglio, non inferiori ad un terzo dei consiglieri assegnati arrotondati per difetto, o dal Sindaco. Tale riunione deve essere convocata in una data compresa tra i 10 giorni successivi alla presentazione della proposta di revoca.
3. La richiesta di revoca è ammissibile unicamente se motivata per ragioni direttamente connesse all’attività istituzionale svolta dal presidente del Consiglio di Zona.
Art. 37
IL VICE PRESIDENTE
1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell’attuazione delle volontà del Consiglio di Zona e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Al Vice Presidente si applicano le medesime norme di cui al precedente Art. 36
Art. 38
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELL’ASSEMBLEA DI ZONA
1. Il Consiglio di Zona delibera validamente con la presenze di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
2. Le proposte si intendono approvate, quando i voti favorevoli sono superiori ai voti contrari.
3. Il Consiglio di Zona deve essere convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e le sedute sono pubbliche.
4. Ogni cittadino, singolarmente od insieme ad altri, può sottoporre, al Presidente del Consiglio di Zona, istanze e petizioni inerenti problematiche della Zona medesima.
Art. 39
1. L’Assemblea di Zona, a parte delle elezioni del Consiglio di Zona, delibera con la presenza di un numero di membri non inferiore a 10 volte il numero dei consiglieri assegnati al Consiglio di Zona.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea hanno carattere consultivo.
Art. 40
1. Il Sindaco su deliberazione del Consiglio Comunale o di propria iniziativa, può convocare riunioni congiunte di due o più Consigli o di due o più Assemblee di Zona. In tal caso la presidenza delle sedute viene esercitata dal Presidente del Consiglio Comunale.
Art. 41
1. Il Sindaco, l’Assessore alla partecipazione popolare e i Gruppi consigliari, hanno la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio Comunale, la convocazione dei Consigli di Zona interessati su temi specifici e motivati.
Art. 42
1. Tutte le funzioni connesse alle cariche e alle attività dei Consigli e delle Assemblee di Zona sono a titolo gratuito.
2. I componenti del Consiglio di Zona debbono astenersi dal partecipare alla trattazione di argomenti nei quali abbiano interessi personali o professionali.
Art. 43
1. L’ufficio di coordinamento dei Consigli di Zona è individuato nell’unità operativa assegnata alla Presidenza del Consiglio Comunale.
2. Gli Organi e gli Uffici di Zona per i loro rapporti con gli altri organi ed uffici comunali fanno riferimento al presidente del Consiglio Comunale che, coadiuvato dall’ufficio da lui dipendente, presta la collaborazione necessaria per il raccordo con le attività del Consiglio Comunale.
Art. 44
1. Il Sindaco, con ordinanza, da emanare prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste, disciplina l’uso delle aree pubbliche e dei fabbricati comunali per le riunioni di propaganda elettorale.
2. L’ordinanza di cui al comma precedente deve essere improntata al rispetto assoluto della parità di trattamento di tutte le liste e di tutti i candidati.